Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CLUB AUTO E MOTO D’EPOCA VALLE D’AOSTA (C.A.M.E.V.A.)

Art. 1) Denominazione e sede. E’ costituita un’Associazione denominata Club Auto e Moto d’Epoca Valle d’Aosta (siglabile C.A.M.E.V.A.) con sede in Aosta via Torino, 25.

Art. 2) Oggetto e scopo. L’Associazione ente non commerciale senza fine di lucro, aderisce all’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), si ispira ai suoi principi e ne adotta la regolamentazionee il calendario impegnandosi a rispettarli.

L’Associazione costituita a tempo indeterminato ha finalità esclusivamente culturali e di ricerca e sipropone, attraverso tutte le attività utili, a suscitare interesse verso le automobili e moto storiche.

L’Associazione ha inoltre come fine la valorizzazione dei suddetti veicoli mediante raduni, manifestazioni di regolarità, mostre, convegni e pubblicazioni.

Art. 3) Entrate e Patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote di associazione annuale;
  • dall’utile derivante da manifestazioni;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento dell’attività;
  • dagli avanzi netti di gestione;
  • da elargizioni, contributi volontari e donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • dai beni acquistati e che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

I versamenti delle quote o contributi associativi sono fatti a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, per cui, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione, o di morte, estinzione, recesso o esclusione dall’Associazione, può esserne fatta richiesta di rimborso. I versamenti degli associati non creano quote indivise di partecipazione e sono pertanto intrasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi che per causa di morte.

Art. 4) Associati. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, la cui domanda di ammissione venga accettata, nel rispetto dei principi di uguaglianza e democraticità, dal Consiglio Direttivo compilando gli appositi moduli di iscrizione.

L’ammissione comporta per l’associato l’obbligo di versare annualmente la quota di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività e l’impegno di attenersi al presente statuto e di rispettare i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Associazione.

I minorenni necessitano dell’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci e sono da questi rappresentati nell’Assemblea ed in ogni altro momento dell’attività associativa.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può pertanto essere disposta per un periodo definito essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso dell’iscritto.

L’ammissione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età o per il rappresentante del minore di età, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazione dello Statuto edei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

A tutti gli associati è garantito il diritto di effettiva partecipazione alla vita associativa ed a tutte le attività promosse dall’Associazione, senza differenze di trattamento in merito ai diritti di ognuno nei confronti dell’Associazione.

Il numero degli associati è illimitato e comprende:

  • Soci effettivi: sono coloro i quali, avendo i requisiti previsti dallo Statuto, chiedono di far parte dell’Associazione mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Si distinguono in Ordinari e Sostenitori , a seconda della quota che versano, conformemente a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo; l’importo comprende anche la quota A.S.I..
  • Soci onorari: sono coloro i quali siano stati designati dal Consiglio Direttivo fra quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione.
  • Soci simpatizzanti: sono coloro i quali, accolti con le stesse modalità dei Soci effettivi, si distinguono da questi poiché non corrispondono la quota A.S.I. essendo già Soci effettivi di altri Club federati.

Art. 5) Recesso e Esclusioni. Ogni associato può recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta entro il 30 ottobre di ogni anno, con effetto dall’inizio dell’anno successivo. In mancanza, l’associato sarà obbligato al versamento della quota di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo anche per l’anno successivo.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, indegnità o morosità agli obblighi di versamento. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea degli Associati.

Art. 6) Organi dell’Associazione. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • i Revisori dei Conti;

L’elezione degli Organi Amministrativi è libera non potendo essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7) Assemblea. L’Assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ogni associato ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altriassociati, ma nessun socio può avere comunque diritto a più di 10 (dieci) voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza oppure mediante affissione negli stessi termini dell’avviso di convocazione presso la sede sociale.

Oltre a quella d’obbligo l’Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo loriterrà opportuno o su richiesta scritta di almeno due terzi degli associati in regola con la quota sociale.

L’Assemblea degli associati:

  • approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione;
  • delinea gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
  • provvede allo nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • provvede alla nomina dei Revisori dei Conti;
  • delibera sulle modificazioni dello statuto, sui regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione e dei suoi servizi nonché su tutto quant’altro a essa demandato per legge o per statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente. dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.

Art. 8) Consiglio Direttivo. L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 7 membri:

  • Presidente;
  • Vice Presidente;
  • 5 Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’Associazione, restanoin carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, con i non eletti secondo i voti riportati nell’ultima elezione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritengaopportuno o se sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  • l’ammissione all’Associazione di nuovi associati;
  • la determinazione della quota annuale di associazione;
  • la predisposizione annuale del rendiconto economino e finanziario;
  • la nomina del Presidente;
  • la nomina del Vice Presidente;
  • la nomina del Segretario Tesoriere;
  • la nomina dei Commissari tecnici auto e moto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate perl’esecuzione di particolari incarichi debitamente auto rizzati dal Consiglio Direttivo. Tuttavia questi può deliberare, sentito il parere dell’Assemblea, una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Art. 9) Presidente. Il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Spetta poi al Presidente di provvedere alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e di amministrare, con l’assistenza del Consiglio Direttivo, il patrimonio dell’Associazione.

Il Presidente può delegare ad altro Consigliere parte dei suoi poteri.

Art.10) Commissari Tecnici. I Commissari Tecnici sono persone particolarmente competenti nel campo automobilistico e motociclistico: dovranno consigliare gli associati relativamente ai restauri in vista dell’omologazione da parte della Commissione Tecnica dell’A.S.I..

Può essere costituita, da parte del Consiglio Direttivo, una Commissione Tecnica dell’Associazione composta da due o più persone.

I Commissari Tecnici ed i membri della Commissione Tecnica possono essere scelti anche fra soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e nominati e revocati da quest’ultimo.

Art.11) Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’Associazione, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Revisore, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con i non eletti secondo i voti riportati nell’ultima elezione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art.12) Libri dell’Associazione. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, con diritto del richiedente al rilascio di copie a sue spese.

Art.13) Rendiconto Economico Finanziario. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto economico e finanziario dell’Associazione che verrà sottoposto all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Rendiconto dovrà restare depositato presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne vorranno prendere lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art.14) Avanzi di Gestione. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delleattività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.15) Regolamenti particolari. Particolari regolamenti appositamente studiati verranno redatti per i raduni e le manifestazioni di regolarità sociali, con riguardo ai problemi organizzativi, tecnici, di sicurezza, assicurativi e disciplinari. Detti regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, che provvederà a nominare un Comitato Organizzatore, secondo le disposizioni impartite dall’A.S.I..

Art.16) Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio dell’Associazione, con l’obbligo in ogni caso di devolverne l’intero importo, qualunque sia la causa di scioglimento, al altre Associazioni o Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.17) Clausola Compromissoria. Le controversie che potranno insorgere tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione che per legge non siano inderogabilmente riservate al giudizio dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno decise da un Collegio di 3 (tre) arbitri nominati uno perciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Resta comunque ferma competenza dell’Assemblea per la dichiarazione di indegnità degli associati, come previsto all’art. 4 del presente statuto.

Art.18) Norma di rinvio. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materia di “associazione riconosciute”